Costrittività organizzativa in rapporto professionale con compagnia di Assicurazione

(Perizia a cura del Dott. Riccardo Grassi – Medico Legale)

 

 

 

Su sua richiesta in data 30/3/2004 ho sottoposto a visita medico legale il Sig. B.M., agente assicurativo, al fine di valutare la natura e l’entità della patologia psicosomatica e del conseguente danno all’antecedente integrità psico-fisica allo stesso derivato da condizioni di costrittività organizzativa che riferisce essergli state imposte nel rapporto professionale intercorso con una Compagnia Assicurativa nel periodo 1999 – 2003.

 

Stato anteriore: sviluppo psico-fisico nella norma; coniugato con un figlio; anamnesi familiare e personale patologica negativa (in particolare, non ha mai avuto disturbi di natura psico-somatica ne ha mai assunto farmaci prima dei fatti per i quali è attuale giudizio).

 

DOCUMENTAZIONE MEDICA

 

Referto Pronto Soccorso Asl  del 24/5/2002: .. Malattia.. Crisi d’ansia… Anamnesi ed esame obiettivo: … si presenta lamentando palpitazioni e malessere generale in periodo di stress emotivo. Riferisce in passato buona salute; non assume farmaci… lucido, collaborante, eupnoico… ECG: neg… Diagnosi: crisi d’ansia…  si consiglia terapia ansiolitica… si riaffila al curante…

 

Visita Psichiatrica Prof. P.F. del 20/7/2002: “… affetto da Disturbo panico con agarofobia (aerofobia da timori di non controllo di impulsi autolesivi) in comorbilità con un disturbo d’ansia generalizzata e depressione (con tematiche di morte da polarizzazione ipocondriaca sulla funzionalità cardiaca). Tale patologia, tutt’ora in atto, è in rapporto con eventi e situazioni stressanti verificatisi nell’ambito lavorativo ove sono tutt’oggi persistenti..”

 

Prescrizioni di terapia psicofarmacologica, Prof. P.F. in data 20/7 – 24/8 – 26/10 e 14/12/2002 + 22/2/2003

 

Visita Psichiatrica Prof. P.F. 22/2/2003: è tutt’ora in cura con P.., C… perché affetto da “Disturbo panico con agarofobia” in comorbilità con depressione maggiore. Tale patologia, dominata da manifestazioni d’ansia con preoccupazioni ipocondriache e timori di non controllo di pulsioni autoaggressive, è migliorata in funzione del trattamento che deve essere proseguito ma è tutt’ora presente per il persistere di problemi e vicissitudini attinenti all’ambito lavorativo che a suo tempo ne hanno precipitato l’insorgenza.

 

Visita Psichiatrica Prof. P.F. del 6/3/2004: B.M. è stato da me curato dal luglio 2002 al febbraio 2003 per un Disturbo panico con agarofobia (con timori di non controllo di impulsi autolesivi) in comorbilità con una condizione concretizzante uno stato di “depressione maggiore”. Con la terapia assunta è stato in accettabile equilibrio psicoaffettivo tutt’ora compromesso in rapporto con eventi e situazioni di stress attinenti all’ambito lavorativo.

 

ANAMNESI LAVORATIVA

 

Il periziando riferisce di lavorare da vari anni come agente assicurativo: dal 1999 ha iniziato un rapporto di natura libero professionale con una compagnia assicurativa nella quale afferma di avere trasferito il proprio portafoglio clienti già in essere presso altra assicurazione; dopo un primo periodi di relativa normalità dei rapporti professionali, il periziando dichiara che furono sollevate nei suoi confronti numerose contestazioni con addebito di errori nella emissione delle polizze, poi rilevatisi in massima parte infondati: nonostante il suo impegno professionale, già realizzato in modo proficuo nei precedenti rapporti di lavoro e, alla prova dei fatti, confermato anche dai controlli effettuati sulle prestazioni professionali rese nei confronti della nuova compagnia assicurativa, afferma che con tale compagnia non fu possibile instaurare alcun dialogo ne forma di collaborazione per un sistematico reiterato ostruzionismo caratterizzato da atteggiamenti rivendicativi tanto immotivati quanto stressanti e tali da incidere in misura pesantemente negativa anche sul proprio equilibrio psico – fisico. Il rapporto conflittuale fu aggravato dalla richiesta di pesanti indennizzi, anche con addebito diretto sul foglio cassa di premi di polizza nemmeno incassati.

 

ANAMNESI PATOLOGICA

 

Il periziando riferisce che, a seguito del protrarsi della descritta situazione conflittuale in ambito lavorativo, iniziò ad accusare una sindrome ansiosa con disturbi del sonno e localizzazioni psicosomatiche prevalentemente gastroenteriche e cutanee (disordini dell’alvo, dispepsia, eruzioni cutanee, psoriasi) gradualmente strutturatasi fino a configurare una vera e propria patologia neuropsichiatria tale da richiedere controlli clinici e terapie farmacologiche specialistiche, tutt’oggi in atto.

 

STATO SOGGETTIVO ATTUALE: il periziando lamenta una persistente sintomatologia depressivo – ansiosa con accentuato senso di insicurezza stato di allarme, insonnia, attacchi di panico, timore di comportamenti impulsivi non controllati; riferisce polarizzazione ideativa di tipo depressivo con atteggiamenti ipocondriaci e manifestazioni psico – somatiche viscerali e cutanee (in particolare dichiara accentuata instabilità psico – emotiva, discinesie motorie, psoriasi).

 

ESAME OBIETTIVO

 

Soggetto normotipo, destrimane; buono il tono – trofismo cutaneao muscolare. Esame neuropsichico: evidente stato depressivo – ansioso con polarizzazione ideativi su tematiche di autosvalutazione e di natura ipocondriaca; fini tremori palpebrali e delle dita a mani protese; discinesie motorie; accentuata insicurezza ed instabilità psico – emotiva talora con note di astenia e riduzione dello slancio vitale; presenza di psoriasi.

 

 

VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE

 

 

 Tenuto conto della descritta anamnesi lavorativa e patologica non si può negare che la conflittualità instauratasi in ambito lavorativo abbia inciso in misura importante sulle condizioni di equilibrio psico – fisico del soggetto tanto da arrecare un danno sensibile alla sua antecedente integrità psico – fisica; quanto riferito circa i rapporti di lavoro intercorsi  con la compagnia assicurativa dal 1999 ad oggi appare, infatti, configurare una situazione di stress lavorativo con sistematica messa in atto di atteggiamenti ostruzionistici tali da configurare situazioni di costrittività organizzativa quali oggi si riconoscono sotto l’espressione di “mobbing”, determinanti una condizione di sovraccarico psichico e conseguente usura ed esposizione a rischio di patologia professionale; l’attuale orientamento giuridico (Corte Costituzionale, sentenza 179/88 e Circolare Inail 71/03) prevede, infatti, l’indennizzo di tutte le patologie professionali, anche se non gabellate, nella quale sia riconoscibile una valida concausa di fattori riconducibili all’organizzazione aziendale dell’attività lavorativa e sono ormai comunemente accettate e definite varie situazioni di mobbing legate ad atteggiamenti coercitivi e incongruenti nei rapporti di lavoro, messi in atto in modo sistematico al fine di ostacolare le prestazioni e arrecare un danno al lavoratore; in tale senso l’Inail ha elaborato un elenco di costrittività organizzative configuranti situazioni di abnorme organizzazione dei carichi di lavoro, coercizioni organizzative ed esasperazione dei controlli, demansionamento forzato e marginalizzazione dell’attività lavorativa, esclusione dai programmi di aggiornamento e formazione professionale, trasferimenti o variazione di mansioni reiterate e immotivate, ovvero comportamenti di ostilità, anche semplicemente verbale quale il sistematico rifiuto del saluto o l’esclusione ingiustificata da attività e piani di lavoro, tali da consentire il riconoscimento dei disturbi psichici quale malattia professionale con responsabilità oggettive anche di natura civilistica del datore di lavoro. Pertanto, sulla base di quanto esposto, tenuto conto della documentazione medica e degli attuali riscontri soggettivi e obiettivi, da ritenere oramai stabilizzati, considerando lo stato anteriore e la giovane età e vista la criteriologia di riferimento valutativo medico – legale, ritengo di poter validamente sostenere che la descritta conflittualità lavorativa ha determinato una riduzione dell’antecedente integrità psico – fisica del soggetto configurante un danno alla salute o un danno biologico quantificabile in responsabilità civile in misura non inferiore al 10%.

 

 

 

Dott. Riccardo Grassi

Medico – legale

 

 

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